05-12-2025

Sulla responsabilità degli amministratori di s.r.l. succedutisi nel mandato gestorio

Con l′ordinanza n. 22219 del 2025, la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine ai profili di responsabilità degli amministratori succedutisi nel tempo. La vicenda trae origine da un′azione risarcitoria proposta ex art. 2395 c.c., che disciplina la responsabilità degli amministratori verso i terzi per i danni da questi ultimi subiti in conseguenza di atti illeciti commessi dai primi con dolo o colpa nell′esercizio delle loro funzioni. Nello specifico l′attore ha qui citato in giudizio due amministratori, che si sono succeduti negli anni nella gestione della società, per responsabilità derivanti da atti compiuti nel vigore della gestione del primo. La Corte di Cassazione ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d′Appello aveva omesso di distinguere le condotte imputabili ai diversi amministratori succedutisi nella carica, nonché di correlare a ciascuna di esse le rispettive conseguenze dannose. È stato, infatti, accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata valutazione, da parte del giudice di merito, del grado di responsabilità ascrivibile all′assistita, in relazione alla data di assunzione della carica di amministratore unico: infatti la signora ........., subentrata nella carica di amministratore unico della società solo il 29 aprile 2009, non poteva essere ritenuta responsabile per l′attività posta in essere dal precedente amministratore nel periodo per il periodo precedente. La Suprema Corte ha così ribadito il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui la responsabilità dell′amministratore verso i terzi sussiste soltanto ove sia dimostrato un nesso di causalità tra atto illecito, doloso o colposo, compiuto nell′esercizio delle proprie funzioni e il danno concretamente subito dal terzo. La Suprema Corte conferma l′orientamento secondo cui è escluso, così, che chi sia subentrato nella qualità di amministratore debba rispondere di danni imputabili a chi lo ha preceduto nella carica, riaffermando la necessità di un accertamento rigorosamente individuale e temporalmente circoscritto delle condotte imputabili a ciascun amministratore.